| Art.4) |
L’Associazione non ha fini di lucro ed, essendo animata da principi solidaristici, si adopera per perseguire l’utilità sociale
progettando, realizzando, gestendo strutture che migliorino la qualità della vita dei animali ospitati, sviluppando all’uopo
tecniche di costruzione e tecnologie innovative mediante attività di ricerca e sperimentazione. |
| Art.5) |
L’Associazione, ispirandosi ai principi dell’animalismo, si prefigge come scopo
principale di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare
l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.
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| Art.6) |
In particolare, l’Associazione, per la realizzazione dello scopo prefisso, si propone di:
intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono, mediante campagne di sensibilizzazione su scala Nazionale e Internazionale fornendo
supporto tecnico-progettuale, informativo a tutti gli interessati;
anche realizzando centri di ricerca, ricoveri e rifugi per Animali;
Pet Terapy; intervenire contro la vivisezione; intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento;
intervenire contro l’esportazione e l’importazione di animali esotici e d’affezione; promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
accedere a finanziamenti pubblici o privati; assumere partecipazione in associazioni ed enti Nazionali ed Internazionali con scopo analogo o affine al proprio;
eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, asl e canili e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, etc.
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| Art.7) |
Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali,
spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti.
I volontari prestano attività nell’ambito dell’Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita.
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| Art.8) |
L’Associazione è apartitica e apolitica.
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| Art.11) |
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell’Associazione. La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri,
si acquista dal momento in cui, dopo la comunicazione dell’accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa.
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| Art.12) |
Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull’ammissione dei nuovi soci,
ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E’ facoltà del Consiglio Direttivo accettare
o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione,
ne dovrà dare comunicazione scritta all’interessato con le motivazioni del provvedimento. Contro la delibera di non ammissione
è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci.
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| Art.13) |
Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci.
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| Art.14) |
I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.
Sono soci fondatori coloro che presenziano all’atto di fondazione e sono indicati nell’atto costitutivo.
I soci fondatori sono vitalizi. Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemerenze sono nominati
tali dal Consiglio Direttivo, senza corrispondere la quota associativa. I soci onorari hanno la scadenza deliberata
dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi. Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente
l’Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.
Sono soci ordinari i restanti soci.
I soci fondatori e tutti gli altri, ordinari e non, in regola col versamento della quota o
con la scadenza fissata nei limiti, hanno diritto di ricevere le pubblicazioni, le informative
dell’Associazione e altre comunicazioni e a partecipare a riunioni, convegni e altre manifestazioni
organizzate dall’Associazione, nonchè a partecipare all’Assemblea dei Soci.
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| Art.15) |
La qualità di socio si perde:
per dimissioni;
per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite;
per condotta contraria alle finalità dell’Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
per aver inferto danni materiali e morali all’Associazione stessa.
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| Art.16) |
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione,
devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare
le proprie ragioni. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci.
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| Art.17) |
La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo.
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| Art.18) |
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
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| Art.19) |
I soci sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
a versare la quota associativa (ad eccezione dei soci fondatori ed onorari).
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| Art.20) |
I soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall’Associazione;
a partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto;
ad accedere alle cariche associative.
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| Art.21) |
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Vice-Presidente
Assemblea dei Soci
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| Art.22) |
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata
dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. Può poi essere convocata
in seduta straordinaria in qualunque momento previo avviso comunicante l’ora, il giorno
e il luogo dell’incontro nonchè l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione potrà essere
perfezionato anche con la sola affissione della convocazione e ordine del giorno nei locali
dell’Associazione non occorrendo, in tal caso, alcuna ulteriore formalità. Il Presidente ha l’obbligo
di convocare la seduta straordinaria qualora ne riceva richiesta scritta o da parte della maggioranza
del Consiglio Direttivo o da parte di almeno il 10% dei soci. L’Assemblea ordinaria
e straordinaria è da ritenersi valida in prima convocazione se è presente almeno il 50% dei soci,
in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presente.
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| Art.23) |
Attribuzioni dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria delibera in merito:
alla relazione sull’attività dell’Associazione
al bilancio consuntivo e preventivo
alle proposte all’ordine del giorno avanzate dal Consiglio Direttivo o dai Soci stessi.
L’Assemblea ordinaria elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo fra i candidati che si propongono all’incarico.
Il Consiglio Direttivo sarà composto da 5 a 11 membri e rimarrà in carica per tre anni e potrà essere rieletto. I soci fondatori e onorari e gli ordinari e sostenitori in regola col pagamento della quota associativa o non scaduti, hanno diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vice-Presidente o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie e all’ordine del giorno presentato.
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| Art.24) |
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
Il Presidente
Il Vice-Presidente
Il Tesoriere
Il Segretario
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il mandato del Consiglio Direttivo dura tre anni ed è rinnovabile.
Qualora nel corso del triennio venissero a mancare uno o più consiglieri,
il Consiglio può provvedere a sostituirli per cooptazione. I consiglieri
così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.
Qualunque delle suddette cariche può essere revocata dal Consiglio Direttivo
qualora si verificassero insolvenze o gravi motivi.
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| Art.25) |
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari necessari per amministrare l’Associazione. In particolare, fra l’altro, il Consiglio:
delibera l’ammissione di nuovi soci nonché l’esclusione di quelli iscritti con motivazione scritta e nei casi di cui all’art.15;
delibera l’ammontare delle quote associative da sottoporre all’Assemblea;
predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato alla relazione gestionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché amministra il patrimonio;
decide del trasferimento della Sede e dell’istituzione di sedi staccate e secondarie;
elabora a livello gestionale la programmazione, i progetti e l’attività dell’Associazione stessa;
indirizza, organizza, gestisce e controlla l’attività operativa dell’Associazione;
elabora le linee di sviluppo e tendenza e le posizioni ufficiali dell’Associazione in coerenza con lo statuto;
tiene il libro soci, il libro volontari, i libri contabili, il libro verbali e gli altri libri sociali che
riterrà opportuno a seconda del volume dell’attività.
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| Art.26) |
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente
o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Le riunioni si intendono valide qualora sia presente
la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità
decide il voto del Presidente. Il Consiglio, senza formalità alcuna, potrà considerare dimissionario
quel consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive.
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